La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9982 del 16.5.2016, ha stabilito che alla compagnia telefonica è sufficiente il consenso prestato a voce dall’utente per potergli inviare sms pubblicitari sul cellulare, sempre che il gestore sia comunque in grado di fornire prova scritta dell’assenso del consumatore, ad esempio producendo gli estratti del proprio sistema informatico.
Secondo la Suprema Corte, in tema di telefonia mobile e di sms pubblicitari, la regola dell’art. 23, comma III, del D.Lgs 196/2003, secondo cui il consenso al trattamento dei dati personali c.d. comuni è valido se documentato per iscritto, attiene non alla forma della manifestazione del consenso, prevista invece per il trattamento dei dati sensibili, ma al contenuto dell’onere probatorio gravante sul titolare dei dati personali.

Daniele Merighetti
Svolge prevalentemente attività di assistenza stragiudiziale e giudiziale nell’ambito delle materie di diritto civile, con particolare riferimento alla responsabilità contrattuale, alle locazioni ed alla tutela del consumatore.
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