Le Corte di Cassazione, sez. III civile, con sentenza n. 3019 pubblicata il 17 febbraio 2016, ha stabilito che nel caso di un sinistro stradale provocato da un veicolo non identificato, il danneggiato deve essere risarcito dal Fondo di Garanzia delle vittime della strada anche se egli non ha presentato denuncia del fatto agli organi di polizia competenti.
E’ richiesto, però, al danneggiato che egli dia prova di avere fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità per prendere gli estremi dell’auto ‘pirata’ o della relativa targa, pur non riuscendovi (per esempio, per impedimento dovuto alle condizioni psicofisiche successive al sinistro).

Daniele Merighetti
Svolge prevalentemente attività di assistenza stragiudiziale e giudiziale nell’ambito delle materie di diritto civile, con particolare riferimento alla responsabilità contrattuale, alle locazioni ed alla tutela del consumatore.
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