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Start-up innovativa anche in caso di affitto di ramo d’azienda

Con la comunicazione n. 155183 del 3 settembre 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico chiarisce quanto statuito in ambito di esclusioni del riconoscimento del titolo di start-up innovative di cui al D.L. 179/2012. In particolare, il Ministero precisa che, a differenza dei casi in cui la società sia stata costituita a seguito di fusioni, scissioni o cessioni di azienda o ramo d’azienda – ove è vietata l’attribuzione della qualifica – è consentito il riconoscimento in caso la start up sia affittuaria di ramo d’azienda. A quanto si evince dalla nota, questo sarebbe vero anche ove la conduzione di tale ramo costituisse l’attività principale della start up stessa. Restano da valutare eventuali implicazioni pratiche che potrebbero portare ad un abuso di tale apertura.

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