La Cassazione, con Sentenza n. 3324 del 19 febbraio 2016, ha stabilito che i pagamenti eseguiti dall'imprenditore ammesso al concordato preventivo in assenza di autorizzazione del giudice delegato non comportano l'automatica revoca, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 173 L.F., dell'ammissione alla procedura, la quale consegue solo all'accertamento, che va compiuto dal giudice del merito, che tali pagamenti sono diretti a frodare le ragioni dei creditori, in quanto pregiudicano le possibilità di adempimento della proposta formulata con la domanda di concordato.

Sara Colli
Si occupa prevalentemente di diritto fallimentare e di diritto commerciale e societario.
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