Le Corte di Cassazione, con sentenza n. 4718 del 10.3.2016, ha stabilito che la parte interessata all’acquisto dell’immobile, che non si presenta presso lo Studio del Notaio per la stipula del rogito, dovrà risarcire al promittente venditore anche l’importo pari ai canoni di locazione che quest’ultimo avrebbe potuto incassare qualora non fossero mai state avviate le trattative.
Secondo la Corte, infatti, il risarcimento non deve coprire solo il danno emergente ma anche il lucro cessante, che va commisurato ai canoni non percepiti.

Daniele Merighetti
Svolge prevalentemente attività di assistenza stragiudiziale e giudiziale nell’ambito delle materie di diritto civile, con particolare riferimento alla responsabilità contrattuale, alle locazioni ed alla tutela del consumatore.
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