Il Tribunale di Monza, con sentenza depositata il 31 gennaio 2017, ha assolto il legale rappresentante di una multinazionale, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Le operazioni di transfer pricing, infatti, sono prive di rilevanza penale trattandosi di operazioni di natura valutativa e specificando l’art. 4, comma 1 bis, D. Lgs. n. 74/2000 (“Dichiarazione infedele”) che non si deve tenere conto di errate valutazioni in materia fiscale.

Piero Magri
Avvocato esperto in diritto penale dell’impresa, con esperienza nell’ambito dei reati aziendali, reati societari e fallimentari, reati contro la Pubblica Amministrazione nonché a tutela della reputazione.
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