La sesta Sezione della Corte di Cassazione - chiamata a pronunciarsi sul riscorso presentato dalla Società Saipem S.p.a., condannata per il reato di corruzione internazionale commesso dalla Società incorporata Snamprogetti S.p.a., prima della incorporazione - ha ribadito che il fenomeno della fusione non produce l’estinzione delle società fuse o incorporate che continuano ad esistere come soggetti unificati con il soggetto risultante dalla fusione o incorporazione. Conseguentemente, quest’ultimo risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione. Del resto, le operazioni di due diligence offrono alla società incorporante le garanzie per essere consapevole dei rischi nell’acquisire una società “attinta da illeciti amministrativi”.

Letizia Catalano
Svolge la sua attività nel settore del diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro il patrimonio e della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D. Lgs. 231/2001.
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