L’adozione del minore, proposta dalla partner della madre biologica, secondo la Suprema Corte rientra nell’ambito dei “casi particolari” di adozione, così come individuati dall’art. 44, comma 1 della Legge n. 184/1983. Ciò che rileva ai fini dell’adozione è che si realizzi il preminente interesse del minore, cioè quel “best interest” a cui si è ispirata la Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani nell’ultimo decennio. Pertanto, “l’esame dei requisiti e delle condizioni imposte dalla legge (..) non può essere svolto – neanche indirettamente – dando rilievo all’orientamento sessuale del richiedente e alla conseguente natura della relazione da questo stabilita con il proprio partner”.

Maria Grazia Passerini
Si occupa prevalentemente di diritto civile, in particolare, di diritto di famiglia e recupero crediti.
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