Con recente sentenza del 29 dicembre 2016 n. 1790 il Tribunale Amministrativo per la Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, ha affermato che ai sensi dell’art. 105, comma 6, del nuovo Codice dei contratti pubblici, non deve essere esclusa dalla gara l’impresa che ha indicato nell’offerta di volersi avvalere del subappalto ma che, in violazione della disciplina introdotta dal Codice, non ha indicato una terna di subappaltatori, trattandosi di irregolarità essenziale ma sanabile con il c.d. soccorsi istruttorio oneroso ex art. 83, comma 9, dello stesso Codice. La pronuncia è interessante perché costituisce la prima interpretazione resa dalla giurisprudenza sugli effetti della mancata indicazione della terna dei subappaltatori.

Pasquale Morra
Svolge attività di consulenza e assistenza in favore di operatori economici e stazioni appaltanti nel settore dei contratti della P.A.: appalti di lavori, servizi e forniture, concessioni di servizi, contratti di partenariato pubblico privato.
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