L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si è pronunciata sulla conservazione dell’attestazione SOA in caso di cessione di ramo di azienda, affermando nella sentenza del 3 luglio 2017 n. 3 i seguenti principi:
- l’art. 76, comma 11, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 deve essere interpretato nel senso che la cessione del ramo d’azienda non comporta automaticamente la perdita della qualificazione, occorrendo procedere a una valutazione in concreto dell’atto di cessione, da condursi sulla base degli scopi perseguiti dalle parti e dell’oggetto del trasferimento;
- in ipotesi di cessione di un ramo d’azienda, l’accertamento positivo effettuato dalla SOA, su richiesta o in sede di verifica periodica, in ordine al mantenimento dei requisiti di qualificazione da parte dell’impresa cedente, comporta la conservazione dell’attestazione da parte della stessa senza soluzione di continuità.
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Pasquale Morra
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