Rinviando alla lettura del provvedimento allegato, per quanto qui maggiormente interessa.
Perfezionare contatti derivati sempre più speculativi, non incide sulla liceità della causa, considerando che i derivati sono contratti dall’ordinamento riconosciuti come tipicamente aleatori e che l’investitore ben potrebbe alternativamente alla rinegoziazione, interrompere il rapporto e saldare il debito.
Il principio è definitivamente affermato dalla Corte di Milano pronunciatosi in appello, con sentenza n. 858 del 3 marzo 2016.
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Vincenzo D'Antoni
Si occupa di diritto societario e dei mercati finanziari.
Sito web: www.replegal.it/it/professionisti/tutti-i-collaboratori/182-vincenzo-d-antoni.htmlUltimi da Vincenzo D'Antoni
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