Esclusa la responsabilità penale dell’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 per non aver portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione le asserite manchevolezze in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nell’ambito di alcuni cantieri navali.
Secondo la Sezione I penale della Corte di Cassazione, infatti, sarebbe difficile ipotizzare una responsabilità in capo ai componenti dell’O.d.V. per non aver adottato le cautele che le situazioni di pericolo avrebbero richiesto nel caso oggetto del suo esame.
In questo modo la Suprema Corte ha aderito alla dottrina prevalente che esclude la configurabilità di un obbligo giuridico di impedire il reato altrui da parte dell’O.d.V., quale organo preposto alla valutazione dell’architettura astratta dei presidi e dei controlli adottati dalla Società.

Letizia Catalano
Svolge la sua attività nel settore del diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro il patrimonio e della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D. Lgs. 231/2001.
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