Il provvedimento con il quale, nell’ambito dei giudizi di separazione o divorzio, viene assegnata la casa coniugale ad un coniuge, non può in nessun caso pregiudicare i terzi che abbiano acquistato diritti sull’immobile sulla base di un atto iscritto o trascritto anteriormente. Pertanto, l’iscrizione ipotecaria della banca che ha erogato il mutuo prevale rispetto all’assegnazione della casa coniugale: a nulla rileva il fatto che l’assegnazione sia stata trascritta prima del pignoramento. E’ diritto della banca creditrice agire esecutivamente per la vendita forzata dell’immobile pignorato con conseguente liberazione dell’immobile da parte del coniuge assegnatario.

Enrico Lambiase
Si occupa prevalentemente di contenzioso civile ed opera a favore di privati, piccole e medie imprese, istituti bancari e assicurativi. Ha maturato una significativa esperienza in diritto di famiglia, delle successioni e delle locazioni e segue con grande attenzione le problematiche legate alla tutela dei minori, offrendo consulenza anche stragiudiziale.
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