Con la recente ordinanza n. 225/2016, depositata in data 11.01.2016 la Corte di Cassazione ha chiarito che, nell’ambito di un giudizio di separazione e/o divorzio, ai fini della determinazione dell’ammontare dell’assegno di mantenimento, la mancata produzione dei conti correnti bancari da parte di uno dei due coniugi, a fronte di espressa richiesta del giudice, può costituire argomento di prova ex art. 116 c.p.c. a discapito del coniuge inottemperante.
Si è ribadito, infatti, che la determinazione dell’assegno di mantenimento deve poter essere parametrata alle effettive condizioni di vita del coniuge.

Eleonora Torasso
Svolge la propria attività prevalentemente nell’ambito del contenzioso civile, assistendo le società clienti in particolare in materia di diritto delle telecomunicazioni, diritto assicurativo e diritto bancario.
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