Quando i coniugi, nella fase di separazione, raggiungono tra di loro accordi stragiudiziali inerenti diritti disponibili, non occorre che vi sia l’omologa del Tribunale perché essi siano pienamente efficaci. La Corte di Cassazione, con la sentenza 3.12.2015, n. 24621, ha ricordato che gli accordi in materia di famiglia sono stati ritenuti a lungo estranei alla “logica contrattuale”, ma l’attuale tendenza è di riconoscere sempre maggiore autonomia negoziale in sede di separazione e divorzio.

Enrico Lambiase
Si occupa prevalentemente di contenzioso civile ed opera a favore di privati, piccole e medie imprese, istituti bancari e assicurativi. Ha maturato una significativa esperienza in diritto di famiglia, delle successioni e delle locazioni e segue con grande attenzione le problematiche legate alla tutela dei minori, offrendo consulenza anche stragiudiziale.
Website: www.replegal.it/it/professionisti/tutti-i-soci/145-enrico-lambiase.htmlLatest from Enrico Lambiase
- Inopponibilità al creditore ipotecario del provvedimento di assegnazione della casa coniugale
- Mantiene i benefici fiscali prima casa il marito che trasferisce l’immobile coniugale alla moglie in sede di separazione
- Il reato previsto dall’art. 570 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare) non si configura in caso di contribuzione parziale al mantenimento dei figli