La Suprema Corte - con la Sentenza n. 975 del 17/1/2018 - ha esaminato la peculiare fattispecie in cui – in esecuzione dello scopo dello strumento - l’apporto di beni immobili in trust sia posto in essere dal trustee e dal guardiano di un altro trust.
I consiglieri di Cassazione hanno ritenuto che tale dotazione non debba scontare l’imposta proporzionale del 3% di cui all’art. 9 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 non integrando un’operazione di carattere patrimoniale; dovrà, invece, scontare le imposte ipocatastali in misura fissa, in quanto l’atto non è produttivo di un effetto traslativo definitivo. Solamente gli effetti traslativi finali e definitivi in favore dei beneficiari costituiranno, infatti, il presupposto per l’imposizione in misura proporzionale.

Andrea E. M. Eliseo
Attivo nella consulenza in favore di HNWI, family office e strutture di private banking. Andrea ha maturato una significativa esperienza in materia di trust, estate planning, riorganizzazione dei patrimoni familiari, asset protection e passaggi generazionali, sia in ambito domestico che cross border.
Website: www.replegal.it/it/professionisti/cerca-i-professionisti/499-andrea-eliseo