Commento
Il Tribunale di Roma ha avuto nuovamente occasione di affrontare una tra le più spinose problematiche giuridiche connesse alla diffusione globale della rete Internet: quella della responsabilità degli Internet service providers, disciplinata dagli artt. da 14 a 17 del d.lgs 70/2003, che recepisce la direttiva n. 2000/31/CE. In particolare, l’art. 17 dispone per i provider di servizi per la società dell’informazione l’assenza di un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni trasmesse o memorizzate e, su questo presupposto, le disposizioni che precedono prevedono un altrettanto generale esonero da responsabilità per l’illiceità delle informazioni, in deroga rispetto al principio generale di responsabilità di impresa per le proprie attività. Per quanto questa norma derivi da un bilanciamento legislativo di interessi e diritti fondamentali (da un lato vi è il diritto di proprietà intellettuale, dall’altro la libertà di informazione e il diritto alla riservatezza, che risulterebbe compromesso da un controllo preventivo delle informazioni presenti in rete), essa pare in contrapposizione con la tutela giudiziaria prevista dall’art. 156 e ss. della Legge sul diritto d’autore. Pertanto, al fine di superare questo apparente conflitto, dopo un excursus di giurisprudenza nazionale e comunitaria sulla questione, il Tribunale di Roma ha ricostruito una regola generale secondo la quale il provider è responsabile per la violazione di diritti di proprietà intellettuale a mezzo Internet soltanto proprietà intellettuale a mezzo Internet soltanto nel caso in cui non abbia adempiuto ad un obbligo specifico e a posteriori di sorveglianza, attivato su segnalazione di singoli illeciti identificati da parte del titolare del diritto di proprietà intellettuale, non rimuovendo i contenuti contraffattivi o oscurandoli solo temporaneamente. Pertanto, secondo l’interpretazione del Tribunale di Roma, in presenza di una lettera di diffida o di una comunicazione inviata dal titolare del diritto di proprietà intellettuale e volta ad informare il service provider della lesione dei suoi diritti e dell’illiceità delle informazioni da esso trasmesse e memorizzate, il provider stesso non potrò appellarsi all’esonero di responsabilità previsto dagli artt. da 14 a 17 del D.lgs. 70/2003. (L.E.)

Luca Egitto
Esperto in proprietà intellettuale ed industriale, IT, privacy, diritto commerciale e societario in particolare nell’industria dell’intrattenimento, dello sport e del commercio elettronico.
Website: www.replegal.it/it/cerca-i-professionisti/150-luca-egitto.htmlLatest from Luca Egitto
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