(Cassazione civile sez. tributaria del 23/10/2015 numero 21616)
Il difetto di legittimazione del sottoscrittore dell’atto impositivo può essere rilevato solo su istanza di parte e non oltre l’introduzione del giudizio. E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 21616 dello scorso 23 ottobre che, nel pronunciarsi in merito ad un’eccezione relativa alla mancanza della qualifica dirigenziale del firmatario dell’atto impugnato, ha ritenuto sussistenti le ordinarie preclusioni del processo tributario. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che il vizio in menzione non è rilevabile d’ufficio e deve essere sollevato dalla parte non oltre il ricorso introduttivo.

Chiara Fazio
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