Dopo lo stralcio della norma dello scorso dicembre, la legge di conversione del D.L. Semplificazioni (D.L. 135/2018) ha introdotto, all’art. 8-ter, la definizione di “tecnologie basate su registri distribuiti” (“le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili”) e “smart contract” (“un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni”).
Blockchain e smart contract: le definizioni del D.L. Semplificazioni
- 15 February 2019 |
- Published in Intellectual Property