La Cassazione, con la sentenza n. 1195 del 18.01.2018, ha chiarito che, nell’ambito dell’amministrazione straordinaria, la stabilizzazione dei contratti pendenti al momento dell’apertura della procedura (ivi compresa l’acquisizione da parte del contraente in bonis dei diritti previsti dall’art. 51, commi 1 e 2, del D.lgs. 270 del 1999) richiede necessariamente la manifestazione espressa del consenso da parte del commissario, non risultando a tal riguardo sufficiente la mera prosecuzione di fatto del rapporto contrattuale. Fino a quando la facoltà di scioglimento non è esercitata il contratto continua dunque ad avere esecuzione e rimane insensibile ad ogni evento modificante per dare tempo al commissario di formulare la propria scelta in merito al subentro.

Sara Colli
Si occupa prevalentemente di diritto fallimentare e di diritto commerciale e societario.
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