Con provvedimento n. 306 del 2016, il Garante Privacy si è pronunciato circa la richiesta di verifica preliminare avanzata da Sky in merito alla possibilità di veicolare, nei confronti dei propri abbonati, alcuni spot pubblicitari aventi tra loro diverso contenuto in base alla tipologia di abbonamento sottoscritto e ad altre informazioni di carattere personale (quali, ad esempio, fascia d’età e luogo di residenza). A tal riguardo, il Garante Privacy ha, dapprima, ritenuto che tali dati personali possono essere trattati solo previo rilascio di un’idonea informativa agli interessati (in forma semplificata e in formato digitale) e, successivamente, precisato che il titolare del trattamento (rectius Sky) deve essere in grado di garantire ai propri abbonati la possibilità di opporsi al trattamento, mediante l’utilizzo del telecomando, collegandosi al proprio sito internet istituzionale o, ancora, tramite una comunicazione email o il servizio di call center messo a disposizione dei propri clienti.

Nicolò Rappa
Praticante avvocato esperto nella tutela del diritto alla protezione dei dati personali e della proprietà intellettuale ed industriale.
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