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Transfer pricing: modifiche in materia di oneri documentali

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 360494 del 23 novembre 2020, in attuazione della disciplina di cui agli articoli 1, comma 6, e 2, comma 4-ter, D.Lgs. n. 471/1997 e di quanto previsto dal DM del 14 maggio 2018, recante le Linee Guida per l’applicazione delle disposizioni in materia di prezzi di trasferimento, ha introdotto sostanziali modifiche alle disposizioni in materia di documentazione di transfer pricing.

A partire dal periodo d’imposta 2020, i contribuenti, per poter beneficiare della disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dei sostituti d’imposta, nell’ambito delle operazioni di cui all’art. 110, comma 7, del TUIR (c.d. penalty protection), dovranno predisporre la documentazione in materia di transfer pricing secondo le modalità previste dalle nuove disposizioni.

Il nuovo provvedimento che sostituisce il provvedimento prot. 2010/137654 del 29 settembre 2010 adegua le disposizioni nazionali in materia di Transfer Pricing agli standard OCSE.

Nello specifico le nuove disposizioni continuano ad applicarsi con riferimento alle operazioni relative ad imprese italiane nei rapporti con imprese estere, a stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti ed e alle imprese residenti in Italia con stabili organizzazioni estere che abbiano optato per la cd. branch exemption.

Le novità introdotte sono molteplici e qui di seguito riassumiamo le più rilevanti:

  • Tipologia dei documenti da predisporre

È stato esteso l’obbligo di predisporre oltre alla Documentazione Nazionale anche il Masterfile, documento in precedenza richiesto alle sole società residenti o stabili organizzazioni in Italia qualificabili come holding o sub-holding.

  • Modifiche al contenuto del Masterfile e della Documentazione Nazionale

Con riferimento al Masterfile si dovrà specificare le attività finanziare infragruppo, i beni immateriali detenuti dal gruppo multinazionale e le relative attività di ricerca e sviluppo.  Dovranno, inoltre, essere indicati tutti gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento e dei ruling preventivi transfrontalieri sottoscritti con, o rilasciati dalle, amministrazioni finanziarie dei paesi in cui il gruppo opera. Infine, dovrà essere allegato al Masterfile il bilancio consolidato di gruppo.

Con riferimento alla Documentazione Nazionale andranno, invece, inserite le informazioni sulle rettifiche di comparabilità, sulle strategia di ricerca, sull’intervallo di valori e sul posizionamento all’interno di questo. In aggiunta, la documentazione dovrà essere corredata da una serie di informazioni finanziarie, ed in particolare da: (i) il bilancio (includendo, ove disponibili, le relazioni di certificazioni rilasciate da revisori indipendenti); (ii) i prospetti di informazione e di riconciliazione, con il bilancio di esercizio, dei dati finanziari utilizzati nell’applicazione del metodo di transfer pricing, nonché (iii) i dati finanziari rilevanti per i soggetti comparabili utilizzati nell’analisi.

Infine, dovranno essere allegati copia degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento unilaterali e bilaterali/multilaterali esistenti e dei ruling preventivi transfrontalieri di cui l’impresa nazionale non è parte, ma che risultino comunque collegati alle operazioni infragruppo.

  • Specifica documentazione per i servizi a basso valore aggiunto

È stato introdotto l’onere, in capo al contribuente, di predisporre una apposita documentazione – in aggiunta al Masterfile e alla Documentazione Nazionale – al fine di usufruire dell’approccio semplificato per valorizzare i servizi a basso valore aggiunto. A tal fine, la documentazione dovrà contenere una descrizione dei servizi infragruppo, i contratti di fornitura di servizi infragruppo, nonché una valorizzazione delle operazioni e i relativi calcoli.

  • Forma della documentazione, comunicazione del possesso e termine di consegna della stessa

Il Masterfile e la Documentazione Nazionale dovranno essere redatti in lingua italiana – tuttavia il Masterfile potrà essere presentato in lingua inglese – e firmati digitalmente con marca temporale da apporsi prima della data di presentazione della dichiarazione dei redditi del relativo anno d’imposta.

Inoltre, ai fini dell’accesso alla c.d. penalty protection, il contribuente dovrà indicare in dichiarazione annuale dei redditi, come per il passato, il possesso della documentazione. Tuttavia, quale elemento di novità, è stata prevista la facoltà per il contribuente di integrare o modificare la documentazione unicamente nel caso di presentazione di dichiarazione integrativa c.d. “sfavore”, presentata per correggere errori od omissioni in relazione all’applicazione del principio di libera concorrenza, dandone comunicazione in tale dichiarazione integrativa.

In caso di verifica, la documentazione dovrà essere consegnata ai verificatori entro 20 giorni dalla relativa richiesta. È stato, invece, confermato il termine di 7 giorni (o un periodo più ampio per i casi più complessi) in caso di richiesta di informazioni integrative o supplementari.

Ulteriore novità è la semplificazione degli oneri documentali per le piccole e medie imprese (ovvero le imprese con volume d’affari o ricavi inferiore a 50 milioni di euro), ai quali è stata introdotta la facoltà, a condizione che l’analisi di comparabilità si basi su dati da fonti pubblicamente disponibili e in assenza di modifiche significative tra i vari periodi d’imposta, di non aggiornare i capitoli relativi alle transazioni infragruppo con riferimento ai due periodi d’imposta successivi a quello cui si riferisce la documentazione.

Il Provvedimento ha introdotto, inoltre, la possibilità per il contribuente di indicare nel Masterfile e nella Documentazione Nazionale solo alcune delle operazioni infragruppo. In tal caso, il contribuente potrà beneficiare del regime premiale di disapplicazione delle sanzioni unicamente con riferimento alle operazioni indicate.

In merito agli aspetti sostanziali di idoneità della documentazione, il Provvedimento al paragrafo 5.3.3 chiarisce che “la documentazione deve essere considerata idonea in tutti i casi in cui la stessa fornisca agli organi di controllo i dati e gli elementi conoscitivi necessari a effettuare un’analisi delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati, con specifico riguardo all’accurata delineazione delle transazioni e all’analisi di comparabilità, compresa l’analisi funzionale, a prescindere dalla circostanza che il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento o la selezione delle operazioni o soggetti comparabili adottati dal contribuente risultino diversi da quelli individuati dall’Amministrazione finanziaria”.

Ugualmente, non rilevano eventuali omissioni o inesattezze parziali non suscettibili di compromettere le attività di controllo.

 

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