La registrazione di un personaggio di fantasia come marchio non preclude lo svolgimento di attività di merchandising da parte di altri soggetti che non vantano diritti di sfruttamento sul marchio.
È quanto ha stabilito, con una recente sentenza, il Tribunale di Bari nel caso Betty Boop, argomentando che quando il personaggio di fantasia è caduto in pubblico dominio, essendo scaduti i diritti d’autore, i diritti di sfruttamento del relativo marchio non possono coprire il personaggio di fantasia in quanto tale, ma solo una sua specifica rappresentazione grafica. Il marchio, cioè, copre solo l’immagine registrata e solo nelle sue parti distintive, che aggiungono elementi grafici ulteriori.

Angela Cataldi
Specializzata in proprietà intellettuale e industriale, societario e contrattualistica.
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