La sentenza può considerarsi “innovativa” in quanto con essa il Giudice ha riconosciuto una prevalenza del diritto alla riservatezza sul diritto di cronaca sulla base delle disposizioni del Codice privacy, e ritenendo che la notizia essendo decorso un certo lasso di tempo, avesse ormai soddisfatto “gli interessi pubblici sottesi al diritto di cronaca giornalistica”.
Tribunale di Chieti, sez. Ortona, 16 gennaio 2013. pdf
Commento
Secondo il Tribunale di Chieti, una notizia di cronaca contenuta negli archivi di siti internet svolgenti attività giornalistiche va cancellata dopo il venir meno dell’attualità della notizia stessa e ciò indipendentemente dal fatto che la notizia sia vera o falsa.
La giurisprudenza che ha affrontato il tema della conservazione negli archivi on line di articoli giornalistici si è generalmente orientata sul concetto della necessità di aggiornare le notizie contenute negli archivi storici di una testata on line in presenza di fatti nuovi e sopravvenuti che incidono significativamente sull’immagine precedentemente data della persona interessata. Il Tribunale di Chieti, invece, in presenza di una notizia di cronaca giudiziaria del tutto attuale, veritiera e corretta ha ritenuto che essa dovesse comunque essere cancellata in quanto “la mancata rimozione dell’articolo da parte della testata viola il principio di necessità sancito dall’art. 11 del Codice, secondo cui il trattamento dei dati personali può avvenire per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per cui i dati sono stati raccolti e trattati, e conseguentemente il disposto dell’art. 25, che vieta la diffusione dei dati oltre il periodo stabilito dall’art. 11. Il Tribunale, inoltre, rinvia al diritto dell’interessato di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati in violazione di legge (art. 7 del Codice).”
A nostro parere si tratta di una sentenza criticabile in quanto troppo semplicisticamente sancisce una prevalenza assoluta del diritto alla riservatezza rispetto al diritto di cronaca o meglio afferma che decorso un certo tempo i presupposti legittimanti il diritto di cronaca decadano con piena prevalenza delle disposizioni del Codice.

Allegra Bonomo
Esperta nel settore dell’Information and Communication Technology.
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