Con sentenza 22 ottobre 2015 n. 4869 il Consiglio di Stato, Sez. V, ha affermato il principio secondo cui nelle gare d’appalto, laddove si tratti di esplicitare o di chiarire una dichiarazione o il contenuto di un atto già tempestivamente prodotto agli atti di gara, la stazione appaltante è tenuta, in omaggio al principio di leale collaborazione codificato all’art. 46 del Codice dei contratti pubblici, a richiedere o a consentire l’integrazione, in modo da rendere conforme l’offerta a quanto richiesto dalla lex specialis di gara.
Laddove, invece, l’impresa concorrente abbia integralmente omesso di presentare la documentazione la cui produzione era richiesta a pena di esclusione, il rimedio della regolarizzazione documentale, di cui all’art. 46 del Codice dei contratti pubblici, non può trovare applicazione.

Pasquale Morra
Svolge attività di consulenza e assistenza in favore di operatori economici e stazioni appaltanti nel settore dei contratti della P.A.: appalti di lavori, servizi e forniture, concessioni di servizi, contratti di partenariato pubblico privato.
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